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NESSUNA SANZIONE PER LA SOCIETA' CHE SBAGLIA A COMPILARE LA DICHIARAZIONE MA PAGA LE IMPOSTE

  • 22/04/2013
    • Con la sentenza n. 32/03/2013, la Commissione Tributaria Provinciale di Reggio Emilia ha accolto il ricorso proposto dalla società M. A. Srl, difesa dall'Avv. Federica Malvezzi e dal dott. Lorenzo Esposito, che si era vista notificare una cartella esattoriale, da parte di Equitalia, a seguito di una dichiarazione IVA non correttamente compilata.
      La società, infatti, a causa di un errore informatico, aveva indicato, nella dichiarazione IVA annuale, importi diversi rispetto a quelli corretti, pur provvedendo a corrispondere integralmente le imposte dovute. L'Agenzia delle Entrate aveva, pertanto, inviato una comunicazione di irregolarità, segnalando tale anomalia.
      A quel punto la contribuente aveva trasmesso all'Ufficio una dichiarazione integrativa con gli importi corretti, che tuttavia, non era stata presa in considerazione, in quanto tardiva. Ne era seguita l'emissione della cartella esattoriale, con la quale Equitalia aveva richiesto, oltre all'imposta già corrisposta dalla società, le sanzioni e interessi. A mezzo della sentenza in questione la Commissione Tributaria ha ritenuto non dovute sia le imposte che le sanzioni applicate dall'Agenzia delle Entrate.
     

    RINVIATO LO SPESOMETRO

  • 16/04/2013
    • Con comunicato stampa, l'Ag. E. ha rinviato la scadenza di fine mese dello spesometro. Ora attendiamo di sapere quale sarà quella nuova. Si spera non durante i prossimi adempimenti dichiarativi.
      Ovviamente in questa sezione dovrò avere la possibilità di inserire perioadicamente la notiza piu importante della giornata o del periodo.
     

    INESISTENTE LA NOTIFICA DELLA CARTELLA EFFETTUATA PER POSTA DA EQUITALIA

  • 13/04/2013
    • La Commissione Tributaria di Reggio Emilia, sezione IV, con l'ordinanza n. 97 del 10.07.2012, ha stabilito che la notifica di una cartella esattoriale eseguita, da parte di Equitalia, a mezzo posta è, non già nulla, ma inesistente, con la conseguente inesistenza della cartella stessa.
      (Conf. Comm. Trib. Prov. Molise Campobasso, n. 133 del 11.06.2012; Comm. Trib. Prov. Veneto Vicenza n. 33 del 13.04.2012).

     

     

     

     

     

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